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21 Agosto 2015
Cassazione penale: sanzioni D.Lgs. 231/01 per infortunio
La Cassazione Penale, Sez. 4, del 16 luglio 2015, con sentenzan. 31003 si esprime sulla materia della responsabilità amministrativa ex art.25 septies D. Lgs. 231/2001.
Il fatto siriferisce ad un infortunio ad una mano, con frattura di alcuneossa e ferita lacero contusa, subito da un lavoratore mentre con un collega eraintento ad effettuare un'operazione di scarico di una grande e pesante bobinadi carta. Mentre il collega provvedeva alla discesa della bobina operando sullaconsolle di comando del macchinario, il lavoratore infortunato effettuavamanualmente lo sgancio dei mandrini che fissavano l'albero della bobina allamacchina, rimanendo con la mano schiacciata sotto la bobina.
Nei precedenti gradi di giudizio è stato riconosciuto il profilo di colpa del datoredi lavoro, che non aveva provveduto ad installare sul macchinario un dispositivodi sicurezza consistente in un sistema di doppi comandi taleda consentire lo sgancio della bobina solo con l'esplicito consenso deilavoratori, e che si è provveduto ad installare dopo il fatto su indicazionedegli organi di vigilanza.
Secondo quantoricostruito dalla Cassazione Penale e riportato nella sentenzan. 31003 del 16 luglio 2015, anche se l'evento occorso sia in astrattoriconducibile a manovra erronea di uno dei due lavoratori, non è possibileconsiderare tale evento eccezionale in quanto verificatosi comunque nell'ambitodelle ordinarie mansioni lavorative. “Il datore di lavoro è esonerato daresponsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sueconseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanzarispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute”.Pertanto la Corte rigetta il ricorso presentato dall’impresa edal datore di lavoro in quanto “si esclude tradizionalmente che presenti lecaratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratoreche non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoroattribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche aprevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione IV, 5giugno 2008, Stefanacci ed altri)”.
A ciò, perquanto attiene l’applicazione della responsabilità dell’ente previstadal D. Lgs. 231/01, la Cassazione precisa che nei reaticolposi l'interesse o il vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese chel'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovveronell'agevolazione [sub specie, dell'aumento di produttività] che ne può derivaresempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa"favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cuirispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno neitempi
In questaprospettiva, la motivazione della condanna, e quindi dell’applicazione dellesanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, regge al vaglio dilegittimità ove si consideri che da questa risulta che l'addebito colposo èstato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivodi sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza. Ciò checonsente di ricondurre l'omissione originaria ad un risparmio di spesa chefonda l'ipotesi dell'interesse/vantaggio di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 231/01.