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16 Aprile 2018
Sentenza – La presenza di un preposto in cantiere non esonera da responsabilità il datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 7, 27 marzo 2018, n. 14127
Come è chiaro la responsabilità della sicurezza dei lavoratori è compito del datore di lavoro. Oggi parliamo di un caso di giurisprudenza nel cui un datore di lavoro ha fatto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza che lo condannava per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumori e vibrazione e, più in generale per mancata formazione degli addetti ai lavori.
Il ricorrente, datore di lavoro dell’azienda, ha proceduto richiedendo l’assoluzione in quanto riteneva che la presenza di un preposto in azienda lo assolvesse dalle responsabilità a lui attribuite.
Un approfondimento
Andiamo per ordine ricordando nello specifico che tra obblighi del datore di lavoro relativamente alla sicurezza secondo il D.lgs. 81/08 vi è quello di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre quanto più possibile i rischi che possono procurare danni ai soggetti interessati.
Per quanto riguarda il preposto, prendendo sempre in esame il Testo Unico Sicurezza, questa figura può essere considerata come colui che ha il compito di sovrintendere all’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Proprio per questo motivo non spetta al preposto il compito di adottare misure di prevenzione, ma la sua presenza ha il fine esclusivo di garantirne l’applicazione.
Il fatto e le indicazioni della Suprema Corte
Il datore di lavoro in oggetto ricorre alla Corte Suprema dopo aver ricevuto una pena di 1.200€ di ammenda per la mancata valutazione del rischio di esposizione dei suoi lavoratori al rumore e alle vibrazioni e per la mancanza di un’adeguata formazione degli stessi. Il ricorso in appello, motivato dal fatto che responsabilità doveva essere riposta al preposto presente sul luogo di lavoro, viene rigettato in quanto inammissibile.
La Suprema Corte ha sottolineato che: «in tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri».
Il datore di lavoro è stato quindi ulteriormente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000€ in favore della Cassa delle ammende.