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26 Novembre 2018

SENTENZA - Sulla condotta abnorme del lavoratore rispetto al compito assegnato

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Riportiamo oggi una sentenza dello scorso febbraio che prende in esame il comportamento del dipendente in relazione ad una condotta abnorme rispetto al compito ad egli assegnato. Qual è la responsabilità del datore di lavoro in questi casi?

In particolare, la sentenza che oggi andiamo ad esaminare si pronuncia su un caso di infortunio verificatosi in un’azienda in cui un dipendente, non avendo a disposizione adeguate attrezzature, ha utilizzato dei “mezzi di fortuna” per adempiere il proprio lavoro.

Il Datore di lavoro viene condannato proprio per non aver messo a disposizione le giuste attrezzature (nel caso in questione una scala doppia auto stabile munita di piattaforma di lavoro). Questi ricorre a giudizio adducendo che la condotta del lavoratore rientrava nel caso eccezionale dell’abnormità in quanto aveva interferito con la serie causale così da rappresentare la causa esclusiva dell’evento e che il lavoratore, agendo di sua spontanea iniziativa, accettava le conseguenze del suo gesto.

La Corte Suprema si è espressa rigettando il ricorso dell’imputato pronunciandosi come segue:

Al dipendente era stata assegnata la mansione di accatastare le pedane di legno per un’altezza di sei metri. Questi, però, non era munito di una scala adeguata.

Pertanto – spiega la corte – questa mancanza costituisce la causa principale e diretta dell’infortunio in quanto l’operaio, per poter procedere alla propria mansione, si è issato su un muro cadendo poi al suolo.

Perciò «la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento».

Ne risulta quindi che «appare del tutto congruo ed esente da vizi logici il ragionamento dei giudici di merito che hanno ritenuto né imprevedibile né eccezionale il fatto che il dipendente, privo delle necessarie dotazioni antinfortunistiche (compreso il casco), si fosse avvalso di mezzi di fortuna per assolvere agli impegni lavorativi».

Da qui la conferma della condanna e il rigetto del ricorso del datore di lavoro con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.