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20 Gennaio 2016
Cassazione Penale: infortunio per spostamento trabattello con uomo a bordo
Con la sentenza n. 47742 del 2 dicembre 2015 la Corte di Cassazione Penale risponde al ricorso dell’amministratore unico, nonché responsabile tecnico di una ditta di impiantistica, giudicato e condannato per aver omesso di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente; nello specifico, per non aver disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione.
Durante i lavori di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica sulla soffittatura di un centro commerciale in costruzione il lavoratore rimaneva posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote mentre un collega spostava l'attrezzatura verso una nuova posizione di lavoro spingendola manualmente; improvvisamente, a causa di un’irregolarità nel pavimento, il trabattello si ribaltava determinando la caduta a terra da un’altezza di circa 4 metri del lavoratore, riportando lesioni personali gravi, consistenti in ematoma epidurale traumatico.
La Corte respinge il ricorso in quanto le motivazioni presentate dal ricorrente sono infondate. Infatti non sono state portate prove sufficienti a dimostrare l’avvenuta formazione del lavoratore. Inoltre il ricorrente sostiene che il lavoratore avrebbe dovuto scendere dal trabattello e spostarlo per poi risalirvi in tutta sicurezza, affermazione che contrasta con gli eventi e che non solleva il datore di lavoro dai sui obblighi di sorveglianza e supervisione, in quanto avrebbe dovuto comunque inibire quel comportamento.
Infine la Corte segnala come la sentenza impugnata rispetti il principio consolidato nella giurisprudenza in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia. Infatti “il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Con tale dichiarazione la Corte rimarca che la condotta del lavoratore non poteva ritenersi estranea alla mansione alla quale era stato adibito il lavoratore, e pertanto il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere i rischi, peraltro noti alla letteratura tecnica, connessi all’utilizzo del trabattello e provvedere ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, informarne i lavoratori e vigilare affinché tali misure fossero applicate.
In allegato è possibile scaricare il testo completo della Sentenza n. 47742 del 2 dicembre 2015 della Corte di Cassazione Penale: