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14 Gennaio 2019
SENTENZA - Il principio di autoresponsabilità del lavoratore
Oggi proponiamo una sentenza della Corte di Cassazione relativa al principio di Autoresponsabilità del lavoratore. Tale principio, scopriremo, non trova applicazione se manca il completo adempimento, da parte del Datore di Lavoro, di ogni obbligo di sicurezza.
Il fatto in questione attiene ad un infortunio in seguito al quale un operaio riportava un trauma toracico e vertebrale da cui derivava un pericolo di vita ed una incapacità di attendere alle normali occupazioni per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni.
L'operaio, qualificato come autista e palista presso una cava di frantumazione, nel mentre era intento alla manovra della pala meccanica, avendo scorto sul nastro trasportatore dell'impianto di frantumazione un oggetto di ferro, saliva sulla piattaforma tramite la scala a gradini con il fine di rimuovere l'oggetto per impedire a questo di danneggiare il macchinario. Mentre l'operaio si accingeva a salire la suddetta scala perdeva l'equilibrio cadendo all'interno di un fossato.
Il titolare della ditta era stato condannato per aver cagionato le lesioni di quanto sopra per colpa specifica, non provvedendo a fornire all'operaio un'adeguata formazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività d'impresa, ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni caratteristici del settore nonché sulle misure e procedure di prevenzione e protezione non fornendo i corretti DPI all'operaio.
L'imputato ricorre quindi in cassazione adducendo che prima di tutto il tribunale aveva travisato le prove in quanto l'operaio non aveva agito secondo una prassi consolidata in quanto, contrariamente a ciò, il datore di lavoro aveva dato precise disposizioni aziendali in caso di guasto meccanico.
In più l'operaio non avrebbe dovuto arrampicarsi sul rullo del frantoio come riportato sul macchinario stesso. Il Datore di Lavoro dimostra inoltre che tutta la formazione e l'informazione era stata somministrata correttamente ai dipendenti.
Come secondo motivo, il ricorrente adduce che l'operaio avrebbe posto in essere una condotta non solo del tutto esorbitante dalle proprie mansioni di autista e palista, ma anche assolutamente abnorme ed imprevedibile.
La risposta della Corte.
Pur rilevando che il reato ascritto all'imputato è da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, la Suprema Corte ravvisa che la Corte territoriale che aveva emesso la precedente sentenza aveva correttamente escluso che la condotta del lavoratore potesse essere da sola idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento verificatosi.
''A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli, (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877del 29/09/2005, Rv. 232421 ).''
Per quanto riguarda la prova di effettiva formazione dei dipendenti la Corte ravvisa che ''la esistenza di testimonianze comprovanti la formazione dei dipendenti e la imposizione di rigide regole atte ed evitare che i lavoratori effettuassero interventi di manutenzione che non gli competevano sui macchinari, è questione che risulta affrontata alle pagine 10 ed 11 della motivazione della sentenza impugnata. Ivi la Corte territoriale afferma che tali testimonianze, come aveva già ritenuto il giudice di prime cure, non erano utili e conducenti ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato, non essendovi prova in atti dei tempi e dei modi attraverso cui era stata compiuta la suddetta attività di formazione ed in presenza di una situazione aziendale caratterizzata da gravi carenze sotto il profilo prevenzionale. Si richiamava, in proposito, l'aspetto riguardante la totale mancanza di conoscenza, da parte degli organi ispettivi locali, della esistenza stessa di impianti per la frantumazione all'interno dell'azienda.''
In più: ''L'aspetto della mancata formazione ed anche della mancata vigilanza sui lavoratori, evidenziati in sentenza dalla Corte d'appello all'esito di una attenta disamina delle prove acquisite, sono stati considerati determinanti per il verificarsi dell'evento.''
Per questi e per altri motivi, la Corte Suprema
''Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.''