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08 Aprile 2019
CHIMICO - Agenti chimici pericolosi, una linea guida per i lavoratori
INAIL ha messo a disposizione nel proprio sito internet un opuscolo di carattere divulgativo indirizzato sia ai lavoratori sia agli RLS che tratta degli Agenti Chimici Pericolosi e si propone di illustrare i pericoli e i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti chimici alla luce delle recenti normative europee e nazionali (Regolamento europeo 1907/2006 – Reach) anche in tema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche (Regolamento europeo 1272/2008 – CLP).
Riportiamo un brevissimo estratto riguardante “Gli agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro” raccomandando al lettore di visionare il documento nella sua interezza:
“Negli ambienti di lavoro gli agenti chimici possono essere presenti o perché si trovano normalmente nell'ambiente (per evaporazione, dispersione, deposito, ecc.) o a seguito di un accadimento accidentale (sversamento o rilascio non voluti, incendio o esplosione, reazione anomala, perdite o anomalie degli impianti, dei reattori ecc.). Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. costituisce il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo; stabilisce misure generali e specifiche di tutela e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori. Il Titolo IX - Capo I riguarda la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e determina i requisiti minimi contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano:
- da effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro;
- come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Il campo di applicazione del Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008 comprende tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro, esclusi quelli per i quali valgono le disposizioni sulle radiazioni ionizzanti (d.lgs. 230/1995 e s.m.i., in attesa del recepimento della nuova direttiva 2013/59/EURATOM); è fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica sul trasporto. Le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni e ad amianto sono, invece, disciplinate rispettivamente dal Capo II e dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.”
Consulta il documento INAIL scaricandolo da questo link.