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15 Aprile 2019
SENTENZA - Sul diritto del DDL di Assistenza legale durante un’ispezione
La sentenza che andiamo ad esaminare oggi è molto interessante in quanto non tratta esclusivamente le colpe di un soggetto relativamente alle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma più nello specifico sottolinea le funzioni, il ruolo e la natura delle contravvenzioni derivanti dai sopralluoghi effettuati dagli ispettori dell'organo di vigilanza territoriale.
In particolare, la Sentenza in esame (n. 7009 della Cassazione Penale sezione III del febbraio 2018) parte dal ricorso di un datore di lavoro condannato dal Tribunale ad una pena complessiva di 4.000 euro di cui:
- 2.000 euro per non avere (in qualità di legale rappresentante della propria ditta) ottemperato alle prescrizioni contenute nel verbale redatto dall'organo di vigilanza territoriale che sottolineava la mancanza di un idoneo impianto di aspirazione per la cattura dei fumi generati dalle attività svolte nell'azienda
- 2.000 euro per non avere (mancanza sempre prescritta nel verbale ispettivo dell'organo di vigilanza) predisposto e attuato un programma contenente misure tecnico-organizzative atte alla riduzione dell'esposizione al rumore dei dipendenti.
Ciò che più ci interessa della suddetta Sentenza, sono però i motivi del ricorso del Datore di Lavoro in quanto lo stesso adduceva che durante i sopralluoghi degli ispettori non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore legale prima di procedere all'accertamento delle convenzioni. La cosa, a suo avviso, renderebbe nulli gli elementi probatori acquisiti durante il processo e che il verbale di ispezione redatto dall'organo di vigilanza non era stato inviato al suo domicilio ma presso una sede dell'azienda.
In secondo luogo, il Datore di Lavoro condannato, adduceva che non erano stati eseguiti i campionamenti che, a suo modo di dire, avrebbero potuto smentire le misurazioni della relazione tecnica.
La decisione della Corte di Cassazione
Le motivazioni del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione sono l'aspetto più interessante di questa sentenza.
La Corte infatti sottolinea che i verbali ispettivi redatti dall'organo di vigilanza hanno una natura amministrativa extraprocessuale quindi non costituiscono atti che necessitino la nomina o l'assistenza di un difensore del contravventore.
Gli ispettori, infatti, svolgono funzioni di polizia giudiziaria ed hanno la possibilità di impartire al contravventore un'apposita prescrizione fissandone un termine per la regolarizzazione. Tale termine è prorogabile per una volta e per non più di 6 mesi.
Nel caso in esame gli ispettori hanno redatto il verbale, l'imputato ha poi chiesto un termine di 180 giorni, regolarmente ottenuto, salvo poi che l'inottemperanza è stata ulteriormente verificata e il reato è stato presentato al pubblico ministero.
Per quanto riguarda, invece, la seconda causa di ricorso, la Cassazione evidenzia che il Giudice aveva regolarmente verificato che i dispositivi di abbattimento di polveri e gas installati dal Datore di Lavoro erano ritenuti non idonei dai tecnici della prevenzione sia per la non corretta funzionalità sia perché non espellevano correttamente gli inquinanti all'esterno dello stabilimento. Per quanto riguarda l'esposizione al rumore, si è evidenziato che il programma attuato non era sufficiente in quanto il numero di pannelli fonoassorbenti era inferiore al necessario.