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21 Ottobre 2019
SENTENZE | Approfondimento sulla sentenza 39072/2019, il rischio eccentrico
Nel caso seguente, un datore di lavoro viene condannato per l'infortunio del proprio lavoratore a seguito della caduta durante la stesura e il fissaggio di teloni sul tetto di una impresa attigua (la quale aveva richiesto l'effettuazione di questa attività) per impedire l'ingresso di polveri e agenti atmosferici presso la struttura.
Il Datore di lavoro era stato accusato della mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza - che contiene le prescrizioni per l'eliminazione dei rischi di cadute dei lavoratori dal tetto del capannone sul quale avrebbero prestato servizio – e di non aver impartito le necessarie disposizioni per fronteggiare tale pericolo.
Viene presentato ricorso adducendo che l'evento lesivo fosse riferibile alla posizione di garanzia gravante sull'imputato perché l'attività nello svolgimento della quale la vittima si era infortunata era estranea alle prestazioni che il contratto di appalto poneva a carico della ditta del ricorrente e non era stata resa nota al medesimo ed era stata compiuta su indicazione e direzione di un “responsabile” dell'impresa appaltante.
Tale considerazione è infondata in quanto la questione da esaminare attiene alle condizioni per la configurabilità del “rischio eccentrico” quale causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
Come riportato dalla sentenza “occorre valutare se, e in quali limiti, possa essere ritenuto eccentrico, per il datore di lavoro, il rischio di infortuni derivante da condotte di collaborazione prestate da un suo dipendente all'attività svolta da personale di altra impresa, anche se tale attività sia estranea alle prestazioni previste nel contratto stipulato dalla sua ditta.”
In questo caso la Corte considera il datore di lavoro responsabile dell'infortunio occorso al suo dipendente anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato “ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.”
Approfondimento: il Rischio Eccentrico
Il tema del Rischio Eccentrico sollevato dalla difesa del Datore di Lavoro riguarda quel particolare rischio risultante da attività lavorative che, per loro natura, non trovano evidenza nel contratto dell'opera in esecuzione ma ne sono in qualche modo strettamente collegate (come in questo caso l'applicazione di teloni sul tetto di un fabbricato in costruzione).
Per questo motivo, il Rischio Eccentrico non può essere assimilabile alla cosiddetta Condotta Abnorme del lavoratore in quanto, per questa evenienza, l'operato del lavoratore è totalmente estraneo dall'attività lavorativa ad esso correlata, ma si tratta, piuttosto, di una serie di comportamenti e attività che non rientrano direttamente nelle mansioni del lavoratore o, per lo meno, non fanno parte delle attività stabilite dall'accordo tra le parti interessate ma casualmente ne sono legate.
Il Rischio Eccentrico ha luogo, quindi, solo nel caso in cui si verifichi un rischio da interferenza, ma al contempo l'evento deve essere comunque prevedibile ed il datore di lavoro deve avere adottato le misure di sicurezza atte ad evitare la concretizzazione del rischio.
Questo perché il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi possibili per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come enunciato dal D.Lgs 81/08, in specifico nell'articolo 15.
Come da Sentenza in oggetto, si evidenzia quindi che “non può essere ritenuto eccentrico, in un unico cantiere ove operino più imprese le cui attività siano interferenti (e ciò anche se lo fossero solo marginalmente) che il lavoratore di un'impresa si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa, e che collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni affidate ad un soggetto diverso dal suo datore di lavoro.» (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773-01, in relazione alla responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, il quale si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice).”
Si evidenzia quindi, e lo sottolinea anche la Corte, che tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di una valutazione dei rischi che non può essere esclusivamente limitata a quelli circoscritti o strettamente legati ad un contratto di appalto, ma deve essere quanto più estesa possibile, comprendendo anche l'eventualità di interferenza con attività di altri soggetti.