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16 Dicembre 2019

SENTENZE | 45316/2019 Sulla nozione di luogo di lavoro

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All’interno del D.lgs 81/08 è ben delineata la definizione di Luogo di Lavoro chee viene descritto come “il luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.

Pertanto, ogni tipologia di spazio può essere un “luogo di lavoro”, ed è proprio su questo concetto che verte la sentenza di seguito analizzata, nella quale si tratta di un condominio nel quale era stato collocato l’impianto di distribuzione del gas accessibile alla ditta incaricata dei vari interventi di manutenzione. In questo caso vedremo come il condominio stesso debba essere inteso come luogo di lavoro per i dipendenti della ditta incaricata degli interventi in questione. 

La sentenza di secondo grado condanna il responsabile della ditta di manutenzioni per non aver adottato le idonee misure per la prevenzione degli incendi e per la tutela dell’incolumità dei dipendenti. 

Avverso a tale sentenza, l’imputato ricorre in Cassazione adducendo un unico motivo, sottolineando la contraddittorietà della motivazione. In particolare, l’imputato ritiene che la decisione impugnata abbia erroneamente considerato come pertinenza aziendale della ditta a lui ricondotta l’intero deposito del “gpl” e non solo il serbatoio. Nello specifico, è stata ritenuta pertinenza aziendale “il serbatoio, le tubazioni di distribuzione e il vano contatori”, senza ritenere come valida ai fini del giudizio il fatto che l’area in cui opera la ditta dell’imputato è da considerarsi proprietà privata e quindi l’assenza di disponibilità su di essa da parte della ditta. 

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile poiché, come osserva il punto 4 del “considerato in diritto” e alla luce dei punti 2 e 3 dello stesso: [per quanto riguarda la definizione di luogo di lavoro] “rilevare che la restrittiva previsione dettata dall'art. 62 del d.lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale hanno tale qualifica "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro", è destinata a trovare applicazione soltanto in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del predetto decreto (Sez. 4, n. 45808 del 27/6/2017, Catrambone, in motivazione), tra le quali non rientra l'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008. Viceversa, ai fini dell'applicazione di tale norma generale, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di "luogo di lavoro", a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 28780 del 19/5/2011, Tessari, Rv. 250760; Sez. 4, n. 40721 del 9/9/2015, Steinwurzel, Rv. 26471501), potendo, dunque, rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Del Mastro, Rv. 266385)”. 

Conseguente a ciò è necessario ritenere che il condominio nel quale operava la ditta dell’imputato debba essere identificato come luogo di lavoro il responsabile della ditta “avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei lavoratori.”