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30 Dicembre 2019
FORMAZIONE | Sulla trasferibilità dei corsi di formazione
Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali un lavoratore, in possesso di adeguata formazione per le proprie mansioni secondo i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, viene trasferito a prestare servizio presso un’altra azienda. Nel caso in cui questa nuova realtà presenti lo stesso livello di rischio e le mansioni assegnate al lavoratore siano le medesime, è legittimo chiedersi se il nuovo datore di lavoro può considerare la formazione pregressa come sufficiente per rendere operativo il dipendente, usufruendo quindi di attestati di frequenza e titoli abilitativi (come nel caso di abilitazioni per la guida di carrelli elevatori).
In particolare, risponde a questo interrogativo lo stesso Accordo Stato Regioni che, nel punto 8 specifica come, per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, “costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Invece, nel caso in cui un lavoratore si accinga a costituire un nuovo rapporto di lavoro oppure una somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto al precedente, il credito formativo è costituito dalla frequenza alla Formazione Generale, ma la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
In buona sostanza, per quanto riguarda la Formazione Generale essa ha un valore permanente in quanto il credito formativo acquisito in essa è valido per qualsiasi settore produttivo, indipendentemente dal livello di rischio e non deve essere quindi ripetuta, mentre per quanto riguarda la Formazione Specifica, in quanto tale, necessita di una valutazione più approfondita, prendendo in esame proprio il nuovo settore produttivo, valutando se la Formazione Specifica già in possesso da parte del lavoratore è sufficientemente adeguata per rispondere ai rischi (specifici) che il lavoratore stesso può incorrere intraprendendo la nuova esperienza lavorativa.