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06 Gennaio 2020
ANTINCENDIO | Approvata la regola tecnica per impianti di produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
Il Ministero dell’Interno ha emanato in data 8 novembre (pubblicazione in G.U. n.273 / 21 nov) un decreto al fine di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35kW.
All’interno del decreto, che come da legge entrerà in vigore il 21 dicembre 2019, trova spazio l’allegato 1 nel quale è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi attuata per la realizzazione di impianti che possano essere sicuri sia per le persone che vi lavorano sia per gli eventuali soccorritori e che soprattutto evitino, in caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, dei pericolosi accumuli dello stesso e che vi limitino i danni ai locali attigui a quelli contenenti gli impianti.
Per quanto concerne, poi, i prodotti che sono da utilizzare per uso antincendio, troviamo nell’articolo 4 del decreto in esame delle specifiche che sottolineano le caratteristiche che questi prodotti devono avere, ossia:
- i dentificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
Dall’entrata in vigore del decreto non saranno più applicabili le precedenti disposizioni impartite. Per questo motivo dovrà essere necessaria una revisione di tutti gli impianti esistenti che dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni, fatta eccezione per quelli che in data di emissione del decreto presentano una portata termica superiore ai 116kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco […] anche nel caso di aumento di portata termica purché la stessa non sia superiore al 20% di quella approvata. Sono esenti anche impianti esistenti alla data di emanazione del decreto con portata termica compresa tra i 35 e i 116 kW, che siano però realizzati in conformità alla previgente normativa; questo anche nel caso di aumento di portata termica, sempre non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e fino al limite di 116kW.