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04 Maggio 2016
Caduta dall’alto: responsabilità di datore di lavoro ed RSPP
Cass. pen. sez. 4 n. 10177 del 11/03/16
In caso di infortunio sul lavoro, è sempre stato ammesso che possano aversi “intrecci di responsabilità” coinvolgenti i vari soggetti interessati all’appalto.
Il datore di lavoro, in tal caso, deve anche cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti. Ciò determina a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell’appaltatore e del lavoratore autonomo operante nell’impresa.
Il RSPP non è destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L’argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell’esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l’assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, egli assuma l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.
Il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni à lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo.
Fonte: Olympus