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16 Marzo 2020

SENTENZE | 5322/2020 Il legale rappresentante e le responsabilità di prevenzione, assicurazione e sorveglianza

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In materia di infortuni sul lavoro siamo ben consci che le responsabilità di prevenzione, assicurazione e sorveglianza sanitaria possono essere trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Nella sentenza in oggetto, l’imputato, legale rappresentante di due società, era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di un dipendente il quale era impegnato in attività di riparazione di una macchina sollevatrice telescopica girevole con forche. 

L’attività di manutenzione riguardava il micro di fine corse che comanda lo stabilizzatore di destra. Durante questa fase il lavoratore subì lo schiacciamento della mano a causa dell’improvvisa chiusura dello stabilizzatore. 

L’imputato, che risultava, come detto, legale rappresentante delle due società le quali l’una risultava proprietarie e l’altra trasportatrice e noleggiatrice del mezzo in questione, venne contestato di avere impiegato per attività di manutenzione e riparazione un personale non qualificato, di non aver assunto le necessarie misure di prevenzione e di manutenzione periodica/revisione, di omessa formazione e informazione dell’impiegato circa la mansione di riferimento, nonché di una non adeguata organizzazione del lavoro. 

Il giudice ha inoltre escluso che “in assenza di una specifica delega lo stesso fosse esonerato dalle responsabilità relative alla organizzazione del lavoro, alla formazione dei dipendenti e all'adozione di misure di sicurezza idonee a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro, escludeva che il concorso di colpa del lavoratore avesse potuto rivestire rilevanza interruttiva del rapporto di causalità, trattandosi comunque di segmento di lavorazione comunque presidiato dal ruolo di garanzia del datore di lavoro, non ravvisandosi elementi di abnormità e di eccentricità nella prestazione lavorativa.” 

Il ricorso si basa su un unico motivo deducendo il difetto di motivazione in relazione al riconosciuto rapporto di causalità materiale tra il comportamento omesso dal datore di lavoro e l’evento dannoso “tenuto altresì conto degli obblighi impeditivi posti a carico del soggetto preposto al controllo della lavorazione, delegato di fatto alla sicurezza sul luogo di lavoro.” 

La Cassazione ritiene infondato il motivo che esclude la responsabilità del datore di lavoro per la presenza di un altro soggetto preposto al controllo della sicurezza e per il presunto comportamento abnorme del dipendente infortunato. 

Risulta evidente che l’imputato, nel momento del fatto, rivestisse la qualifica di datore di lavoro in qualità di legale rappresentante di entrambe le aziende coinvolte nella gestione della macchina. 

In questo senso, l’imputato costituiva la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell’azienda e a lui stesso competeva l’obbligo di procedere alla valutazione dei rischi oltre che l’assicurare la sicurezza e l’adozione di misure di prevenzione. 

“Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947). Nessun formale atto di delega era stato conferito al dipendente, sebbene investito di fatto in attività di raccordo e coordinamento delle maestranze e di trasferimento di direttive di lavoro ai dipendenti.” 

In più la Corte aggiunge che “è stato evidenziato [..] che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397).”