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News
11 Maggio 2022
Nuova scadenza prevenzione incendi a giugno 2022
Con il protrarsi dello Stato di Emergenza COVID 19, per quasi 2 anni le scadenze di molti adempimenti avevano beneficiato di proroghe. Fra queste anche le scadenze relative alla prevenzione incendi.
Cosa succede ora che è terminata l’emergenza sanitaria per COVID19?
QUANDO VANNO PRESENTATE LE ISTANZE DI RINNOVO ANTINCENDIO SCADUTE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA?
Con la fine dello Stato di Emergenza Covid 19, avvenuto lo scorso 31 marzo 2022, le istanze antincendio, che sono scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, devono essere rinnovate entro il prossimo 29 giugno 2022.
Tutti i gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio, infatti, conservano la loro validità solo per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello Stato di Emergenza Covid 19.
CHE COSA DEVE CONTENERE L’ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO?
Il titolare dell’attività soggetta a rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio apposita attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio contenente la seguente documentazione:
- una dichiarazione, a firma del titolare dell’attività, ove viene precisato che non ci sono state variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio comunicate in precedenza, nonché del corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente;
in allegato, oltre all’attestazione del versamento periodico, l’asseverazione a firma di professionista antincendio attestante che:
- per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, la garanzia dei requisiti di efficienza e funzionalità;
- la rispondenza dei prodotti e dei sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.
Ricordiamo che, ai sensi del D. P. R. 151/2011 e del D. M. 7/8/2012 resta invariato il periodo di validità di 5 anni dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio qualora non vi siano variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio comunicate in precedenza.
Qualora, invece, si apportino modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio si dovrà procedere regolarizzando l’attività ai sensi delle norme sopra citate.