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22 Maggio 2023

Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: Dubbi e certezze

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Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che ha apportato modifiche importati al Decreto Legislativo 81/08 e che potrebbero essere ulteriormente ritoccate in sede di conversione. Con questo approfondimento si intende analizzare le modifiche più rilevanti in materia di salute e sicurezza apportate al D.Lgs. 81/08, fornendone una loro interpretazione ed evidenziando le eventuali criticità. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di salute e sicurezza sono contenute nel Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” per la precisione dall’art. 14 all’art. 18.

MODIFICHE SULLA NOMINA DEL MEDICO E RELATIVI OBBLIGHI

Viene integrato l’articolo 18, comma 1, lettera a), che nella versione modificata prevede che il datore di lavoro, o eventualmente il dirigente se incaricato, deve: “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Già questa prima modifica introduce delle problematiche interpretative. A seconda di come viene letta la frase si possono fornire più interpretazioni:

• Il datore di lavoro deve nominare il medico competente in due casi. Primo caso: per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto. Secondo caso: quando richiesto dalla valutazione dei rischi (dove tuttavia non potrà effettuare la sorveglianza sanitaria perché non espressamente prevista dal decreto).

• Il datore di lavoro deve nominare il medico competente non solo nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo ma anche quando, pur rientrando in tali rischi, la valutazione lo richiede. Si pensi ad esempio al rischio rumore per cui il D.Lgs. 81/08 prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata per i soggetti esposti a valori superiori i valori superiori di azione. Con tale interpretazione si può consentire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per esposizioni a valori inferiori poiché, ad esempio, la valutazione dei rischi ha determinato una contestuale esposizione a sostanze ototossiche.

• Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni: nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Cioè la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche per i rischi per cui non è espressamente prevista dal decreto.

Anche leggendo la relazione governativa di accompagnamento non si evince un’interpretazione univoca di tale modifica e quindi permane il dubbio. Chiaramente le conseguenze delle tre interpretazioni appaiono notevolmente diverse, con un impatto molto rilevante per le aziende e per i medici competenti qualora l’interpretazione corretta sia la terza. In tal caso infatti sarà possibile ad esempio effettuare la sorveglianza sanitaria per aiutare il datore di lavoro a conferire l’idoneità ai lavori elettrici sotto tensione come previsto dalla norma CEI 11-27, oppure sottoporre gli addetti ai lavori in quota a visita medica per verificare se soffrono o meno di vertigini. Attendiamo la conversione del decreto se verranno forniti chiarimenti in merito.

In merito agli obblighi del medico competente indicati all’articolo 25 del D.Lgs. 81/08, le modifiche riguardano l’introduzione di due nuovi commi.

Dopo il punto e) viene aggiunto il punto e-bis) con il quale è previsto che il medico “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. Ricordiamo infatti che il lavoratore ha diritto di ricevere copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro e l’azienda è tenuta conservarne l’originale per almeno 10 anni. Non è precisato il formato con cui deve essere consegnata la cartella sanitaria da parte del lavoratore al medico, per cui si ritiene che sia possibile anche in formato elettronico. Si ricorda che il comma introdotto non è sanzionato. La seconda modifica all’art. 25 è l’introduzione del comma n-bis) con il quale è previsto che il medico “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”. Quindi spetta al medico individuare il sostituto e comunicarlo al datore di lavoro.

INTEGRAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

In questo caso il D.L. 04/05/2023 ha modificato, integrando l’articolo 21 comma a) imponendo ai lavoratori autonomi di “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”. Viene quindi ampliato l’obbligo in capo ai lavoratori autonomi di utilizzare, in conformità alle disposizioni legislative, le opere provvisionali (ad esempio trabattelli) che altrimenti sarebbero state escluse in quanto non rientranti nella famiglia delle attrezzature di lavoro di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08.

SORVEGLIANZA SULLA FORMAZIONE

All’articolo 37 comma 2 è stata introdotta la lettera b-bis) qui riportata:

“il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Tale disposizione prevede quindi che nel nuovo atteso accordo sulla formazione, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, dovrà essere inoltre indicato come verrà eseguito il monitoraggio sull’applicazione degli accordi in materia di formazione e su come vengono svolte le attività formative anche da parte degli enti di formazione. L’intento è chiaramente quello di contrastare la formazione inefficace ed illegale.

MODIFICHE SUI SOGGETTI TITOLATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ALLEGATO VII

La modifica consiste nella sostituzione del comma 12 dell’articolo 71 con il seguente:

“I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”. Con tale modifica si estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08. Con ciò si prevede che i soggetti privati abilitati ricoprano il ruolo di incaricato di servizio pubblico e rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’INAIL, è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.

NOVITÀ SUGLI OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E CONCEDENTI D’USO DI ATTREZZATURE

All’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”

La modifica riguarda una serie di aspetti. Innanzitutto la dichiarazione rilasciata dall’utilizzatore deve essere autocertificativa e quindi non serve esibire attestazioni fornite da terzi per comprovare la formazione e l’addestramento sull’utilizzo l’attrezzatura. Inoltre, in caso di concessione o nolo, l’autocertificazione dovrà essere rilasciata non solo dai datori di lavoro utilizzatori, ma anche dai lavoratori autonomi e dai singoli privati.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO PER L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE PARTICOLARI

All’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 è stato aggiunto il seguente comma: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

Ciò significa che il datore di lavoro deve essere formato ed addestrato sull’uso delle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Da prestare attenzione sul fatto che tale formazione dovrà essere erogata solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Ovviamente sia la formazione che l’addestramento dovranno risultare registrati. Ricordiamo che il comma è sanzionato con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.