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10 Gennaio 2024
La figura del Preposto: un interpello per chiarirne l'obbligatorietà
In risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto anche sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 215/2021.
L’INTERPELLO N. 5/2023
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai quesiti di seguito elencati:
- se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
- se la figura del preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori
La Commissione per prima cosa richiama una serie di articoli del D.Lgs. 81/08 che riguardano la figura del preposto, dalla definizione (art. 2) alle attribuzioni e competenze che gli spettano (art. 19), dalla sua formazione (art. 37) agli obblighi del datore di lavoro/dirigente (art. 18) e alle sanzioni in caso di violazione (art. 55).
La Commissione ritiene (utilizzando i verbi al condizionale, come di seguito riportato) che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Aggiungiamo una nostra osservazione, ossia che il termine utilizzato dal legislatore è “individuare” e non “designare” o “nominare”: individuare significa che se il preposto è stato nominato è chiaramente identificabile, ossia deve essere formalmente incaricato. Del resto non può sussistere sempre un obbligo di nomina o designazione poiché vi possono essere situazioni, come ricordato dalla stessa Commissione Interpelli, nei quali tale figura non può essere presente (il caso di un’azienda composta da un datore di lavoro e un solo lavoratore) o non ha motivo di essere presente (il caso di aziende di piccole dimensioni in cui le funzioni di controllo possono essere svolte direttamente dal datore di lavoro, come ad esempio un ufficio nel quale sono presenti i lavoratori e il datore di lavoro).
Secondo la Commissione, la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro ma solo come extrema ratio nel caso in cui, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Del resto, l’art. 18 comma 1 lettera f) prevede come obbligo in capo al datore di lavoro: “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.
Ricordiamo che la formazione sulla sicurezza dei preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, in attesa del nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Evolutiva Consulting organizza corsi di formazione per coloro che svolgono il ruolo di Preposto alla Sicurezza: sono disponibili sia corsi base per ricoprire tale figura che corsi di aggiornamento periodici in relazione agli specifici compiti svolti in materia di salute e sicurezza.
1704964133-Istanza-di-Interpello-n.-5-del-1°-Dicembre-2023.pdf