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11 Giugno 2024

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301 : la formazione deve essere erogata prima dell’adibizione alla mansione.

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La Cassazione Penale, Sezione 4, con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301 ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato. Anche il tema del giudizio controfattuale è stato esplorato in maniera adeguata e conforme al principio per cui "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi" . Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso che la condotta del lavoratore infortunatosi, che di istinto aveva cercato di afferrare il tombino, potesse essere qualificata come abnorme e valesse perciò ad interrompere il nesso di causalità con l'evento, rilevando che essa non si era realizzata in ambito "avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto". Gli obblighi che il datore di lavoro non aveva ottemperato - hanno osservato i giudici - miravano proprio a scongiurare eventi determinati da condotte imprudenti o comunque colpose del lavoratore. 

Punti Chiave della Sentenza:

– Inadeguatezza della formazione e informazione: un lavoratore è stato impiegato con il solo corso di formazione generale per la sicurezza di quattro ore, senza il corso specifico richiesto per la mansione svolta.

– Indispensabilità della Formazione Specifica sui rischi della mansione: la formazione non può essere sostituita dall’esperienza di colleghi più esperti. La mancanza di formazione specifica sui rischi ha contribuito all’infortunio.

– Responsabilità del Datore di Lavoro: il datore di lavoro è responsabile degli infortuni causati dalla mancanza di adeguata formazione, in quanto la negligenza del lavoratore è una conseguenza prevedibile.

Considerazioni:

– Importanza della formazione e informazione: prima di iniziare a lavorare, ogni lavoratore deve essere adeguatamente formato, informato e addestrato in modo da conoscere gli ambiti di pericoli connessi al proprio lavoro.

– Difficoltà Pratiche: nelle piccole imprese, organizzare la formazione prima dell’inizio del lavoro è complesso a causa delle limitate risorse e disponibilità dei formatori.

Soluzioni Proposte:

– Medie e Grandi Imprese: è consigliabile organizzare interventi formativi tempestivi e molto specifici per l’attività svolta (magari con ASP formati come formatori)

– Piccole Imprese: l’Accordo del 2016 permette al datore di lavoro di erogare direttamente la formazione ai lavoratori, anche se questo può portare ad abusi. È fondamentale promuovere la formazione dei datori di lavoro come responsabili del servizio di prevenzione e protezione (SPP).