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13 Giugno 2024

Rischio Minori: obblighi di tutela della salute e sicurezza

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Sin da prima dell’entrata in vigore della Costituzione si è iniziato a regolamentare la tutela della sicurezza sul lavoro dei minorenni. Infatti, risale alla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 la prima legiferazione “sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli”. In tale ambito, comunque, una strutturazione più ampia è arrivata con la Legge 977/67. Con le norme ivi presenti si è disciplinato sulle condizioni di ammissione al lavoro, sulle attività per cui potevano essere occupati, sui requisiti di salute dei luoghi di lavoro, sulle idoneità e sulle verifiche dell’osservazione. In seguito, con il D.Lgs. n.345 del 4 agosto 1999 è stata recepita la direttiva 94/33/CE che stabilisce e aggiorna i requisiti minimi al fine di garantire la protezione ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei giovani sul lavoro, e di cui sono state emendate disposizioni integrative e correttive con il D.Lgs. 262/2000. Onde specificare l’età minima di ingresso nel settore lavorativo, sono definite le categorie di bambino (chi non ha ancora compiuto 15 anni o che abbia ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale; adolescente (chi ha tra i 15 (compiuti) e i 18 (non ancora compiuti) anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, considerando tali specifiche, l’accesso al lavoro non deve avvenire prima del compimento dei 16 anni. Tra gli obblighi da ottemperare vi è il controllo sanitario periodico dei lavoratori minorenni, conformemente al D.Lgs. 81/08, così come viene anche fatto per i lavoratori adulti. Il medico competente deve accertare, prima che il minorenne inizi a lavorare, che egli sia idoneo per la mansione che dovrà svolgere. L’esito della valutazione del medico competente deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore stesso e ai responsabili della tutela dei minori (ex. genitori). Nelle disposizioni normative sono specificate e vietate determinate attività considerate pericolose per gli adolescenti. Queste attività prevedono l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, elencati nell’Allegato I della Legge n. 977/1967. Tuttavia, all’art. 6 sono previste eccezioni al divieto. Ciò significa che i processi e le lavorazioni elencati nell’allegato possono essere svolti dagli adolescenti solo per motivi didattici o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione. In queste occasioni devono essere supervisionati e sorvegliati da formatori competenti. Anche i minorenni devono essere formati e informati sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro. In caso di inserimento in organico di un minore, è necessario inoltre predisporre, oltre ai documenti aziendali di “sicurezza sul lavoro”, una valutazione specifica riguardante la situazione occupazionale del minore: le fasi operative a cui è adibito, le operazioni rischiose da cui esonerarlo, le protezioni da adottare in caso di necessità; sono tutte informazioni da inserire nel documento di valutazione dei rischi per i lavoratori minorenni, da sottoporre a firma dei genitori (o tutore legale) e da esibire in caso di controllo.