Contattaci: (+39) 055 016 9547 info@evolutivaconsulting.com
News
11 Novembre 2024
Sicurezza sul lavoro: le colpe organizzative portano alla condanna del CdA
La sentenza del 6 novembre 2024, n. 40682 della Quarta Sezione penale della Cassazione ha stabilito il principio secondo cui a nulla valgono le deleghe gestorie e le deleghe di funzioni conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione, a fronte di gravissime mancanze organizzative causate dalle scelte dei vertici societari, specie quando esse hanno come diretta conseguenza la morte di un lavoratore. ll caso concreto: B.O., dipendente della società P… s.p.a., è deceduto durante il lavoro, travolto da una lastra prefabbricata di cemento armato installata da P… COSTRUZIONI s.p.a. L’incidente è stato causato da gravi difetti di produzione e montaggio, con errori nell’ancoraggio e nei bulloni di fissaggio non conformi al progetto. In fase di costruzione, Pi.M., addetto ai controlli di P…, aveva rilevato i difetti e tentato di correggerli, ma in modo insufficiente e non conforme agli standard di sicurezza. Le difese avevano posto l’accento anche sulle norme del Codice Civile (articolo 2381) e del Dlgs 81/2008 (articolo 16) per sottolineare la validità delle deleghe conferite e la conseguente riduzione delle responsabilità di coloro che non ne erano stati investiti. Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso, evidenziando che i vertici aziendali avevano responsabilità organizzative che non potevano essere delegate completamente, a maggior ragione in un quadro con «gravissime mancanze» in termini di sicurezza sul lavoro. La Corte, ai sensi di legge, ha distinto tra delega di funzioni (art. 16 D. Lgs. 81/2008) e delega gestoria (art. 2381 c.c.), due istituti fondamentali che implicano differenze significative in termini di responsabilità e di residui obblighi del delegante. 1.1 Delega di Funzioni: L’art. 16 D.Lgs. 81/2008 consente al datore di lavoro di trasferire alcune responsabilità in materia di sicurezza a un soggetto specifico, purché ciò avvenga tramite un atto formale scritto, accettato dal delegato e corredato del potere di spesa per le funzioni delegate. Tuttavia, tale trasferimento non esonera completamente il datore di lavoro delegante da ogni compito e responsabilità, il quale conserva un dovere di vigilanza sull’operato del delegato e la responsabilità di nominare una persona competente. In caso di inadempimento di questi doveri, il delegante può essere chiamato a rispondere per culpa in eligendo (scelta inadeguata del delegato) o culpa in vigilando (mancata supervisione): 1.2 Delega Gestoria: Ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile (c.c.), la delega gestoria è un istituto che consente di ripartire le attribuzioni all'interno del consiglio di amministrazione, consentendo una gestione più efficiente. Tuttavia, non si tratta di un vero trasferimento di poteri datoriali, bensì di una distribuzione interna delle responsabilità. Il C.d.A. mantiene l’obbligo di controllare l’operato dei delegati e può sempre intervenire in caso di criticità. Questa tipologia di delega non richiede espressamente il potere di spesa, poiché i delegati gestionali già possiedono i poteri decisionali tipici della posizione datoriale. La Corte ha affermato che l’incidente non può essere considerato come una “condotta abnorme” da parte di un singolo lavoratore (nel caso di specie, H.H., dipendente di P.C. che aveva modificato la lastra in fase di montaggio), ma piuttosto come il risultato di una politica aziendale negligente. La mancanza di una procedura strutturata di controllo era tale da rendere l’incidente una conseguenza prevedibile e diretta dell’operato del consiglio