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News
20 Gennaio 2025
Interpello n. 7/2024 : Preposto, obblighi formativi invariati sino al prossimo accordo CSR
Con Interpello n. 7/2024, il Ministero del Lavoro ha nuovamente ribadito che, in attesa dell’approvazione del nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli obblighi di formazione del preposto rimangono quelli attualmente in vigore e adottati con Accordo 21 dicembre 2011. Il Ministero, come già precisato nel recente interpello n. 6/2024 , spiega che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.
Dopo le modifiche apportate all' art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D.L. 146/2021 ( convertito dalla Legge 231/2001 ), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provvedeva all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del TU in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Vista la perdurante assenza di un accordo e le molteplici richieste di chiarimento, il Ministero ha nuovamente ribadito che il mancato accordo, ad oggi ancora in fase di redazione , non fa venir meno l’obbligo formativo per dirigenti e preposti. Queste figure, centrali nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno continuare ad essere formati secondo quanto previsto dall’ accordo del 21 dicembre 2011 ( allegato A, punto 9 ai sensi dell' art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 ), con formazione adeguata e specifica aggiornata ogni cinque anni con corsi della durata minima di 6 ore.
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01 Febbraio 2025