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29 Marzo 2017

Antincendio: le sanzioni per omessa SCIA

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Il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio scorso ha approvato tra gli altri il decreto riguardante il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Questo decreto risponde a una precisa delega contenuta nella legge 124/2015 con il quale si dava mandato per l’“ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Le modifiche al D.lgs 139/2006

Dello schema di decreto, accompagnato da una relazione illustrativa che ne spiega gli obiettivi, evidenziamo le modifiche introdotte all'attuale D.lgs. 139/2006 dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che sono soprattutto di aggiornamento normativo (per sostituire il vecchio CPI con la SCIA) e in particolare:

Articolo 16 - Procedure di prevenzione incendi

Vengono riscritti i passaggi relativi al vecchio CPI sostituendolo con i passaggi previsti nelle nuove procedure, che vengono attivate su istanza dei soggetti responsabili delle attività soggette ai controlli antincendi.

Il comma 5 precisa che, qualora l’esito dei controlli rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la conseguenza non è più il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi e, quindi, l’impossibilità di avviare un’attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio, ma l’adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA, così come già previsto dal vigente comma 3 dell’articolo 19.

Nel comma 6 eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate determinano non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi, ma quello di attivare nuovamente le procedure descritte nei commi precedenti.

Articolo 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività

In tutti e tre i commi vengono quindi sostituiti i riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi con il richiamo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Inoltre il decreto estende il campo della prevenzione incendi anche al concetto di "rischio esplosione" con la modifica dei seguenti articoli:

Articolo 13 - Definizione ed ambito di esplicazione.

Articolo 15 - Norme tecniche di prevenzione incendi.

Al fine di esplicitare meglio l'ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, il testo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione.